Articolo 28 della Legge 300/1970 STATUTO dei lavoratori. Comune di Marcellina condannato (parzialmente) per condotta antisindacale.
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Articolo 28 della Legge 300/1970 STATUTO dei lavoratori. Comune di Marcellina condannato (parzialmente) per condotta antisindacale.
Se è pur vero che la vicenda è “nata” nel corso della passata AMMINISTRAZIONE, oggi prendiamo atto che il Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro- con decreto del 2 maggio 2012 ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla UIL FPL contro il COMUNE DI MARCELLINA per violazione dell’articolo 28 dello STATUTO DEI LAVORATORI. (determinazione Numero Registro Generale 431 del 14 maggio 2012"affidamento incarico all'Avv. Danili Quaglini per assistenza legale ricorso in secondo grado presso il Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro).
Qualcuno può illustrarci la natura del comportamento “diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e delle attività sindacali” oggetto del provvedimento emanato dal tribunale di Tivoli?
Anche perché “ Il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.”
Art.650. CP
Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00.
Qualcuno può illustrarci la natura del comportamento “diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e delle attività sindacali” oggetto del provvedimento emanato dal tribunale di Tivoli?
Anche perché “ Il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.”
Art.650. CP
Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00.
MARCI- Messaggi : 153
Data d'iscrizione : 08.07.10

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